LA LEGGE DI BILANCIO 2021 PREMIA LE OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE
I professionisti del mondo dell’Advisory finanziario sanno che il 2021 sarà un anno roseo per le operazioni di M&A. I nuovi bonus fiscali e incentivi introdotti dalla Legge di Bilancio 2021 confermano che il momento è propizio per cogliere le grandi opportunità derivanti dalle aggregazioni d’impresa.
L’articolo 1 comma 233, L. 178/2020, prevede che in caso di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda deliberate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) riferite a:
- perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 TUIR alla medesima data;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011, maturato fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla medesima data.
Quali sono gli incentivi e i vantaggi previsti dalla Legge di Bilancio 2021?
Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.
Può essere trasformato in credito un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501-quater Cod. Civ., senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.
La trasformazione in credito d’imposta delle suddette attività, stabilita nel comma 234, avviene:
- per un quarto, alla data di efficacia giuridica delle operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda;
- per i restanti tre quarti, al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni sopra indicate.
Dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di aggregazione, per il soggetto risultante dalla fusione o incorporante, il beneficiario o il conferitario:
- non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite, di cui all’art. 84 TUIR, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta ai sensi dei commi 233-243 dell’art. 1 L. 178/2020.
- non sono deducibili né trasformabili in credito d’imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all’art.1 comma 4 D.L. 201/2011, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta ai sensi dei commi 233-243 art. 1 L. 178/2020.
Sono contemplate specifiche disposizioni nelle ipotesi di opzione per la tassazione di gruppo di cui all’art 117 TUIR (comma 235) o per la trasparenza fiscale ex art. 115 TUIR (comma 236).
Chi può beneficiare delle agevolazioni?
Possono beneficiare di tale agevolazione le società che possiedono i seguenti requisiti previsti dalla Legge d Bilancio 2021:
- le società coinvolte devono essere operative da almeno due anni;
- alla data di effettuazione dell’operazione e nei due anni precedenti, le società non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dello stesso soggetto (art. 2359 comma 1, n.1 Cod. Civ.);
- non deve essere accertato nei loro confronti lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 180/2015, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 5 L.F. o dell’articolo 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14/2019 (cd. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
Ai sensi del comma 241 art. 1 L. 178/2020, l’efficacia della trasformazione delle DTA in credito d’imposta è subordinata al pagamento di una commissione (deducibile ai fini IRES e IRAP nell’esercizio in cui avviene il pagamento) pari al 25% dell’importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione, frazionato in due momenti:
- il versamento per il 40% entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di aggregazione aziendale;
- il restante 60% entro i primi trenta giorni dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle citate operazioni.
Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione della commissione, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Dott.ssa Greta Zangoli – Advisory Team Nest Srl